Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2024
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLA GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELLA SALUTE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell' della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto; Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre 1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 6 settembre 1973; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976, recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, concernente il regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; Ritenuto necessario modificare la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie indicate all', comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 14 settembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024 e 7 maggio 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con la nota prot. n. 22933 del 13 giugno 2024 ed integrazione del 7 agosto 2024, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Dopo l' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è inserito il seguente: «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS 1982); b) "ATCN": Archivio telematico centrale delle unità da diporto; c) "autorità della navigazione interna": Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346; d) "autorità marittima": capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi; e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) "codice": il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; g) "DCI": dichiarazione di costruzione o importazione di cui all', comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152; h) "STED": Sportello telematico del diportista; i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; l) "UMC": uffici motorizzazione civile.».
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-1

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