Art. 6

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione di un'unità da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.»; b) al comma 2, dopo la parola «annotazione» sono inserite le seguenti: «nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto» e dopo le parole «dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria,»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all', comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalità telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo.»; d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria può chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all', comma 1, del codice.».
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Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Art. 6 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo