Art. 6
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione di un'unità da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.»;
b) al comma 2, dopo la parola «annotazione» sono inserite le seguenti: «nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto» e dopo le parole «dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria,»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all', comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalità telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo.»;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria può chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all', comma 1, del codice.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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