Art. 22 · Identificativo per la navigazione temporanea

Art. 22

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Identificativo per la navigazione temporanea

In vigore dal 21 ott 2024
1. L' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente: « (Identificativo per la navigazione temporanea). - 1. L'identificativo per la navigazione temporanea è generato automaticamente dal CED su base nazionale ed è costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP". 2. L'identificativo è riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unità da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall', comma 1.».
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-09-17;133#art-22