Capo II
Art. 6
Casi particolari
In vigore dal 25 giu 2024
1. Per le controversie sindacali riferite al personale delle Forze armate o dell'Arma dei carabinieri sorte per comportamenti, atti o provvedimenti ascrivibili ad appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione è, per questioni di rilievo nazionale, della commissione centrale di conciliazione costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell', comma 1, mentre, per questioni di rilievo locale, delle commissioni periferiche di conciliazione di cui all', comma 1, lettere dalla f) alla n).
2. Per le controversie sindacali riferite al personale del Corpo della guardia di finanza sorte per comportamenti, atti o provvedimenti ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione è, per questioni di rilievo nazionale della commissione centrale di conciliazione costituita presso il Ministero della difesa ai sensi dell', comma 1, mentre, per questioni di rilievo locale, delle commissioni periferiche di conciliazione di cui all', comma 1, lettere dalla a) alla e).
3. Per le controversie sindacali di rilievo nazionale e locale sorte per comportamenti, atti o provvedimenti contestualmente ascrivibili ad appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza, la competenza a trattare le relative richieste di conciliazione è delle commissioni centrali di conciliazione di cui all', comma 1, riunite in seduta congiunta presso il Ministero della difesa.
Storico versioni
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