Capo II

Art. 4

Commissioni periferiche di conciliazione

In vigore dal 25 giu 2024
1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali di rilievo locale riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al personale del Corpo della guardia di finanza, sono istituite le seguenti commissioni periferiche: a) Difesa nord-ovest, con sede a Milano presso il Comando interregionale carabinieri «Pastrengo», con competenza sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. La commissione dispone di una sede distaccata a La Spezia presso il Comando marittimo nord della Marina militare per le controversie riferite in via esclusiva a tale Forza armata; b) Difesa nord-est, con sede a Padova presso la sede del Comando forze operative nord dell'Esercito italiano, con competenza sulle regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano; c) Difesa Centro, con sede a Roma presso il Comando delle Forze operative terrestri, con competenza sulle regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna; d) Difesa Sud, con sede a Bari presso il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare - Comando della 3^ Regione Aerea - con competenza sulle regioni Puglia, Basilicata, Campania e Molise e sulle province di Cosenza e Crotone; e) Difesa Sud-Ovest, con sede a Messina presso il Comando interregionale carabinieri «Culqualber», con competenza sulla regione Sicilia e sulle province della regione Calabria diverse da quelle di cui alla lettera d); f) Guardia di finanza Nord-Occidentale, con sede a Milano presso il Comando regionale Lombardia, con competenza sulle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta; g) Guardia di finanza Nord-Orientale, con sede a Venezia presso il Comando Regionale Veneto, con competenza sulle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; h) Guardia di finanza Centro-Settentrionale, con sede a Firenze il Comando Regionale Toscana, con competenza sulle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche; i) Guardia di finanza Centrale, con sede a Roma presso il Comando Regionale Lazio, con competenza sulla Regione Lazio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera n), Umbria, Abruzzo e Sardegna; l) Guardia di finanza Meridionale, con sede a Napoli presso la sede del Comando Regionale Campania, con competenza sulle regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia; m) Guardia di finanza Sud-Occidentale, con sede a Palermo presso la sede del Comando Regionale Sicilia, con competenza sulle regioni Sicilia e Calabria; n) Guardia di finanza Speciale, con sede a Roma presso il Comando Tutela Economia e Finanza, con competenza sulle controversie riferite al personale in forza ai Reparti di Istruzione, Speciali e Aeronavali, a esclusione della componente territoriale, aventi sede nella Regione Lazio. 2. La composizione e la permanenza in carica dei membri di ciascuna delle commissioni periferiche di cui al comma 1 è determinata secondo le modalità di cui all'.
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Commissioni periferiche di conciliazione (Art. 4 Regolamento recante le modalita' di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali.) — Testo vigente | Portale Normativo