Capo I

Art. 2

Elenchi dei soggetti abilitati alla presidenza delle commissioni

In vigore dal 25 giu 2024
1. I presidenti delle commissioni di cui agli sono tratti dai magistrati delle giurisdizioni superiori o equiparati, dagli avvocati dello Stato, dagli avvocati del libero foro abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e dai professori ordinari in materie giuridiche inclusi in distinti elenchi istituiti presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I presidenti cessano dall'incarico in caso di collocamento in quiescenza. 2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono redatti includendovi le candidature formalmente avanzate dagli interessati legittimati e si articolano in distinte sezioni per ciascuna delle sedi delle commissioni indicate al comma 1.
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