Capo II
Art. 5
Pubblicazione dei nominativi dei presidenti e dei componenti delle commissioni e gratuità degl'incarichi
In vigore dal 25 giu 2024
1. I nominativi dei presidenti e dei componenti delle commissioni di cui agli sono pubblicati dalle amministrazioni militari sui rispettivi siti istituzionali.
2. Le amministrazioni militari interessate provvedono al funzionamento e al supporto tecnico-logistico delle commissioni di cui agli , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni di cui agli non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-04-09;75#art-5