Capo III
Art. 10
Contributo di conciliazione
In vigore dal 25 giu 2024
1. Per promuovere il tentativo di conciliazione l'associazione ricorrente versa presso la tesoreria centrale dello Stato di Roma un contributo di euro 155, per le procedure di competenza delle commissioni centrali di cui all', e di euro 105, per le procedure di competenza delle commissioni periferiche di cui all'. I versamenti di cui al precedente periodo riportano nella causale la denominazione dell'associazione istante, la commissione di conciliazione competente e la dicitura «somme dovute a titolo di contributo di conciliazione».
2. Le amministrazioni militari pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le modalità di dettaglio per l'esecuzione del versamento dei contributi di conciliazione di cui al comma 1.
Storico versioni
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