Capo II
Art. 3
Commissioni centrali di conciliazione
In vigore dal 25 giu 2024
1. In attuazione dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze sono istituite le commissioni centrali per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali di rilievo nazionale, rispettivamente riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e a quello del Corpo della guardia di finanza.
2. I presidenti delle commissioni di cui al comma 1, tratti dagli iscritti negli elenchi di cui all', svolgono funzioni di direzione, con riferimento ai compiti di convocare, presiedere e coordinare le sedute delle rispettive commissioni, e di garanzia allo scopo di assicurare la terzietà e l'imparzialità delle decisioni.
Essi sono rispettivamente nominati con decreto del Ministro della difesa e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice dell'ordinamento militare. Con i medesimi decreti, per ciascuna commissione, è altresì nominato un secondo presidente che assicura la sostituzione dell'altro in caso di temporaneo impedimento ovvero di cessazione anticipata dall'incarico, per il tempo necessario a provvedere alla nomina del sostituto ai sensi del comma 3.
3. In ciascuna delle commissioni di cui al comma 1, il primo e il secondo presidente restano in carica per due anni e si alternano ogni sei mesi, a decorrere dalla nomina, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2. Le procedure in atto alla scadenza del rispettivo semestre sono in ogni caso definite dal presidente che ne ha avviato la trattazione. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno o di entrambi i presidenti, i Ministri interessati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, provvedono tempestivamente, con proprio decreto, alla relativa sostituzione.
4. La commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa di cui al comma 1 è composta da:
a) quattro rappresentanti per ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, nominati dal Capo di stato maggiore della difesa tra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione, su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma;
b) due militari in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione, designati da ciascuna associazione rappresentativa del personale di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri;
c) due militari designati dalle associazioni interforze per ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui esse sono rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, fra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione.
5. La commissione centrale di conciliazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 è composta da:
a) quattro rappresentanti del Corpo della guardia di finanza nominati dal Comandante generale del Corpo tra il personale in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione;
b) due militari in servizio nella regione amministrativa in cui ha sede la commissione designati da ciascuna associazione rappresentativa del personale appartenente al Corpo della guardia di finanza.
6. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice dell'ordinamento militare, lo Stato maggiore della difesa, il Comando generale della guardia di finanza e le rispettive associazioni rappresentative, tramite posta elettronica certificata comunicano ai Ministeri competenti i nominativi dei rispettivi rappresentanti con l'incarico di membri delle commissioni di cui al comma 1. I membri delle commissioni assumono l'incarico a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di designazione, permangono in carica fino all'assunzione dell'incarico dei nuovi membri nominati a seguito del successivo decreto di cui al medesimo articolo 1478, comma 5, e contestualmente i componenti della commissione non più legittimati cessano dalle proprie funzioni, fatta salva la definizione delle procedure ancora in corso ad essi assegnate ai sensi dell'.
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