Capo III
Art. 9
Trattazione delle istanze
In vigore dal 25 giu 2024
1. I presidenti delle commissioni di cui agli , ricevuta la formale richiesta di tentativo di conciliazione, verificati la competenza territoriale e i presupposti di ricevibilità e ammissibilità di cui all', la inviano all'elemento di organizzazione interessato dalla controversia sindacale e al relativo Stato maggiore o Comando generale della Forza di polizia a ordinamento militare. L'elemento di organizzazione interessato, entro i dieci giorni successivi a quello di ricevimento, deposita presso la commissione di conciliazione una memoria difensiva completata dalle eccezioni in fatto e in diritto nonché dalle proprie valutazioni sulla proposta di risoluzione in via conciliativa avanzata dall'associazione ai sensi dell', comma 2, lettera d).
2. Entro dieci giorni dal deposito della memoria di cui al comma 1, il presidente della commissione di conciliazione fissa, nei trenta giorni successivi, la data per la comparizione dei rappresentanti dell'associazione e delle amministrazioni militari interessate dandone comunicazione alle parti tramite posta elettronica certificata e, previa verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità di cui all', assegna la trattazione dell'istanza a un conciliatore in rappresentanza di ciascuna amministrazione militare coinvolta e a un pari numero di conciliatori individuati tra quelli designati dalle associazioni rappresentative, secondo criteri che escludono la possibilità di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, con i soggetti destinatari delle decisioni, pregiudicando il buon andamento e l'imparzialità di giudizio della rispettiva commissione. Il presidente, per esigenze di ufficio o per gravi e giustificati motivi rappresentati dalle parti ovvero su richiesta di uno dei conciliatori designati, può modificare la data di comparizione, dandone comunicazione alle parti con le modalità di cui al primo periodo.
3. Nella data fissata ai sensi del comma 2, compaiono dinnanzi alla commissione di conciliazione un militare all'uopo delegato per ciascuna delle amministrazioni interessate e, per l'associazione, il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta o altro militare ad essa iscritto munito di delega. La comparizione delle parti può essere disposta dal presidente anche in modalità telematica.
4. In caso di mancata comparizione di una o di entrambe le parti, in presenza di documentate giustificazioni, il presidente della commissione di conciliazione entro i cinque giorni successivi fissa una nuova data di comparizione dandone comunicazione alle parti con le medesime modalità di cui al comma 2, mentre, in assenza di giustificati motivi, dichiara l'esito negativo del tentativo di conciliazione.
5. Durante la comparizione le parti espongono le rispettive ragioni e il presidente prospetta alle stesse le possibili soluzioni per la definizione in via conciliativa della controversia. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, è redatto un processo verbale, che costituisce titolo esecutivo, sottoscritto dalle parti, dai conciliatori e dal presidente della commissione, recante le generalità dei conciliatori e del presidente, l'indicazione delle parti, l'esposizione dettagliata della controversia, il puntuale contenuto dell'accordo raggiunto. Se per qualsiasi causa, il tentativo di conciliazione ha esito negativo, ne viene dato atto in un processo verbale del pari sottoscritto dal presidente, dai conciliatori e dalle parti e, in relazione alla controversia che ne costituiva l'oggetto, può essere attivata la tutela in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 1482, comma 7, del codice dell'ordinamento militare.
6. All'esito del tentativo di conciliazione, copia dei verbali di cui al comma 5 è rilasciata alle parti.
7. I processi verbali redatti a conclusione del tentativo di conciliazione, in relazione alla rilevanza dei contenuti, qualora risultino utili a favorire una valutazione uniforme delle medesime fattispecie e ad orientare i comportamenti delle amministrazioni e delle associazioni, possono essere pubblicati sui siti istituzionali del Ministero della difesa, ovvero del Ministero delle finanze, con le dovute omissioni.
Storico versioni
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