Capo III
Art. 12
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 25 giu 2024
1. Ogni trattamento dei dati personali, compresi i flussi informativi funzionali alla gestione delle procedure previste, è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I trattamenti di dati personali correlati all'attività delle commissioni di cui agli sono effettuati dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli del regolamento (UE) 2016/679, pubblicando, sui rispettivi siti internet istituzionali, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, idonee informazioni per gli «iscritti» o «associati» nonché per le persone coinvolte nei fatti oggetto della procedura di conciliazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. In conformità all'assetto organizzativo del Ministero della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, i Presidenti delle commissioni di cui agli esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza e, in applicazione degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679, impartiscono le necessarie istruzioni a tutti i componenti delle rispettive commissioni, nominando formalmente per iscritto ciascun autorizzato al trattamento dei dati.
4. I componenti delle commissioni di cui agli che trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso le stesse commissioni, sono autorizzati al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate dai rispettivi Presidenti delle commissioni che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
5. Per le finalità stabilite dall'articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), e dall'articolo 2-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i Presidenti ed i componenti delle commissioni di cui agli , rispettivamente in qualità di «esercenti la funzione di titolari del trattamento» e di «autorizzati al trattamento», trattano anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/679 e dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell' del stesso regolamento (UE) 2016/679.
6. Per la gestione dei flussi informativi tra le commissioni di cui agli , gli elementi di organizzazione interessati dalla controversia sindacale e il relativo Stato Maggiore di Forza armata o Comando generale della Forza di polizia a ordinamento militare, sono adottati canali di comunicazione protetti, tenendo conto dello stato dell'arte della tecnologia utilizzata.
7. I dati personali che manifestamente non sono utili allo sviluppo di una specifica procedura di conciliazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
8. La documentazione utilizzata è conservata per il tempo necessario allo sviluppo e definizione delle procedure previste e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di conciliazione, nel rispetto del principio di cui agli , paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.
9. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati inoltrando specifica istanza ai Presidenti delle commissioni centrali e periferiche.
10. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, quali titolari del trattamento, individuano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 aprile 2024
Il Ministro della difesa
Crosetto
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2332
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-04-09;75#art-12