Capo III

Art. 8

Richiesta di tentativo di conciliazione

In vigore dal 25 giu 2024
1. La richiesta di tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare, è presentata, a pena di irricevibilità, alla commissione di conciliazione competente ai sensi degli , sottoscritta dal rappresentante legale dall'associazione che ha interesse diretto alla controversia sindacale che ne costituisce l'oggetto, completata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo di cui all', a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La richiesta di cui al comma 1 contiene, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: a) denominazione, sede dell'associazione e nome del relativo legale rappresentante, nonché l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi; b) indicazione del luogo in cui è sorta la controversia; c) esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d) proposta di risoluzione in via conciliativa della controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-04-09;75#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo