Capo III
Art. 8
Richiesta di tentativo di conciliazione
In vigore dal 25 giu 2024
1. La richiesta di tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare, è presentata, a pena di irricevibilità, alla commissione di conciliazione competente ai sensi degli , sottoscritta dal rappresentante legale dall'associazione che ha interesse diretto alla controversia sindacale che ne costituisce l'oggetto, completata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo di cui all', a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
a) denominazione, sede dell'associazione e nome del relativo legale rappresentante, nonché l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
b) indicazione del luogo in cui è sorta la controversia;
c) esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) proposta di risoluzione in via conciliativa della controversia.
Storico versioni
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