Capo I
Art. 1
Oggetto e definizioni
In vigore dal 25 giu 2024
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, gli ;
Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto in particolare, l'articolo 1481 del codice dell'ordinamento militare, in materia di giurisdizione sulle controversie relative all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare;
Visto in particolare, l'articolo 1482 del codice dell'ordinamento militare, che reca la disciplina in materia di tentativo di conciliazione, esperibile dall'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 del codice dell'ordinamento militare, nei casi di controversie riguardanti condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al medesimo codice;
Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482 del medesimo codice, presso il Ministero della difesa, è istituita la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice, aventi rilievo nazionale e che, per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice, aventi rilievo locale;
Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto in particolare, l'articolo 1482-bis, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, in particolare, l'articolo 22, ai sensi del quale «le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2023;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 239 in data 8 giugno 2023, trasmesso con lettera n. 091949 del 13 giugno 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. M_D A3DFB29 REG2024 0007338 del 9 febbraio 2024;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento reso con nota prot. n. DAGL 0003535 P- del 3 aprile 2024,
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, preposte alla risoluzione in via conciliativa delle controversie sulle violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali recati dall'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «legge» la legge 28 aprile 2022, n. 46;
b) «associazione» l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari iscritta all'apposito albo istituito presso il Ministero della difesa ovvero, per le associazioni riferite esclusivamente al personale del Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge;
c) «associazione rappresentativa» l'associazione riconosciuta rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare;
d) «associazione interforze» l'associazione riferita a personale di una o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare;
e) «controversie sindacali» le controversie riguardanti le violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al citato articolo 1482, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
f) «commissione centrale della difesa» la commissione costituita presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale riferite al personale delle Forze armate ivi compresa l'Arma dei carabinieri;
g) «commissione centrale della Guardia di finanza» la commissione costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale e riferite al personale della Guardia di finanza;
h) «commissione periferica» la commissione di conciliazione costituita presso le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale e paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo locale;
i) «conciliatori» i componenti delle commissioni di conciliazione designati in rappresentanza delle amministrazioni militari e delle associazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare;
l) «iscritti» o «associati» i militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, in servizio e in ausiliaria, iscritti a una associazione;
m) «codice dell'ordinamento militare» il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-04-09;75#art-1