Capo V
Art. 34
Soggetti obbligati e modalità di pagamento
In vigore dal 15 nov 2023
1. Le spese di cui all' sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all', detratti gli importi previsti dall', comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.
Storico versioni
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