Capo VI

Art. 38

Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR

In vigore dal 15 nov 2023
1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall', quando un organismo ADR non soddisfa uno o più dei requisiti previsti dall', il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. 2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformità segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro. 3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
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Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR (Art. 38 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo