Capo VII
Art. 43
Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico
In vigore dal 25 ago 2024
1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all', comma 3, lettera d), gli organismi di cui all', comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro:
a) i requisiti previsti dall';
b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all', comma 1;
c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo è iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del registro:
a) i requisiti previsti dall';
b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all', comma 1, o della laurea triennale.
3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformità all'.
4. Gli enti di cui all', comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall', comma 3, parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all' e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.
Note all'articolo
- Il Decreto 9 agosto 2024 (in G.U. 10/8/2024 n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150, per l'adeguamento ai requisiti di iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-43