Capo VII

Art. 47

Trattamento dati

In vigore dal 15 nov 2023
1. Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all', e dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI. 2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell', dell', comma 1, lettere e), h) e l), dell', comma 1, lettera g), dell', commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall', avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 è effettuato per le sole finalità di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all', ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003. 4. È vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall', comma 5, e dall', comma 4, nonché la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformità all', comma 3, e dei provvedimenti indicati dall', comma 3, fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003. 5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi. 6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli , nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
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Trattamento dati (Art. 47 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo