Capo VII
Art. 42
Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro
In vigore dal 25 ago 2024
1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall' del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli . Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformità all' unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformità all' o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all'allegato A.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall', comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore:
a) i requisiti previsti dall', comma 2, lettera b);
b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall', comma 1;
c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l', comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.
3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all', comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l', comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall', comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:
a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall', comma 2, lettera b);
b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall', comma 1;
c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l', comma 1, di durata non inferiore a dieci ore;
d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l', comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall' del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'.
6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti dall', comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore:
a) i requisiti previsti dall';
b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall', comma 1, o quantomeno della laurea triennale;
c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l', comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.
d) quando non è attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attività di docenza nelle materie di cui all', comma 3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1.
7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto.
8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali è confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall' per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.
Note all'articolo
- Il Decreto 9 agosto 2024 (in G.U. 10/8/2024 n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150, per l'adeguamento ai requisiti di iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-42