Capo VII

Art. 44

Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione

In vigore dal 15 nov 2023
1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli , verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali è confermato l'inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente. 2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli . 3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall', comma 5, attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformità agli . In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli .
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Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione (Art. 44 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo