Capo VII

Art. 46

Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione

In vigore dal 15 nov 2023
1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l' del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata. 2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell', comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall', commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto. 3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all', comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo