Capo V
Art. 33
Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR
In vigore dal 15 nov 2023
1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.
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