Capo V
Art. 30
Determinazione delle spese di mediazione
In vigore dal 15 nov 2023
1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell', comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall', comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall', comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all' e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall', comma 5.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-30