Capo IV
Art. 26
Formazione iniziale del formatore
In vigore dal 15 nov 2023
1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A) dell'elenco previsto dall', commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore:
a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico;
b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale;
c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attività di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso università pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;
d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'avere svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attività di formatore nelle materie di cui alla lettera c).
2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).
3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o più organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-26