Capo III
Art. 21
Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse
In vigore dal 15 nov 2023
1. Ciascun mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.
2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.
3. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-21