Capo IV
Art. 27
Formazione continua dei formatori
In vigore dal 15 nov 2023
1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui all', commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine previsto dall', comma 1, attesta per ciascun formatore la partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall', riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Storico versioni
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