Capo V

Art. 31

Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

In vigore dal 15 nov 2023
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli . 2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. 3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l', comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri. 4. Fermo quanto previsto dagli , e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri: a) la durata di ciascun incontro; b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti. 5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici (Art. 31 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo