Capo V
Art. 32
Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati
In vigore dal 15 nov 2023
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli . Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'.
2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:
a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;
d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli , e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall', comma 3.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-32