Capo V

Art. 29

Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

In vigore dal 15 nov 2023
1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. 2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1. 3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti. 4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. 5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
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Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione (Art. 29 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo