Capo VI

Art. 37

Invito alla regolarizzazione

In vigore dal 15 nov 2023
1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o più dei requisiti previsti dagli , comma 3, o è rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall', lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. 2. Se alla scadenza permane la difformità segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.
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Invito alla regolarizzazione (Art. 37 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo