Capo VI
Art. 39
Procedura di contestazione
In vigore dal 15 nov 2023
1. Fuori dai casi previsti dagli , il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all'organismo o all'ente di formazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall', dispone la cancellazione. Il provvedimento è comunicato all'interessato ed è pubblicato, limitatamente alla denominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, al tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
La pubblicazione del provvedimento di sospensione è mantenuta per l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di cancellazione è mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione è altresì annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.
4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha facoltà di esprimere il proprio parere.
5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso previsto dall', l'organismo o l'ente di formazione può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.
6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione.
Storico versioni
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