Capo III

Art. 22

Regolamento di procedura

In vigore dal 15 nov 2023
1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni: a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo; b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto; d) la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione; f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e); g) che il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i); h) le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore; i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall', comma 2, lettera a), del decreto legislativo; l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell', comma 2, lettera a), del decreto legislativo; m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate; n) la disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata; o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo; p) che, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e); q) che nei casi di cui all', comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall', comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio; s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia; t) le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore; u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione; v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata; z) i diritti di informazione e le facoltà spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli ; aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione; bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l', comma 6.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-22

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