Capo III

Art. 15

Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici

In vigore dal 15 nov 2023
1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli , comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall', comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027. 2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1, conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco. 3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l', comma 2. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non è stato approvato l'aggiornamento periodico.
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