Capo III

Art. 19

Obblighi di trasparenza degli enti di formazione

In vigore dal 15 nov 2023
1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d'ordine; b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata; c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilità; d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche; e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o più degli elenchi di cui all'; f) i programmi di formazione per l'anno in corso; g) le modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti; h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi; i) le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.
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Obblighi di trasparenza degli enti di formazione (Art. 19 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo