Capo III
Art. 19
Obblighi di trasparenza degli enti di formazione
In vigore dal 15 nov 2023
1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilità;
d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o più degli elenchi di cui all';
f) i programmi di formazione per l'anno in corso;
g) le modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti;
h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi;
i) le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.
Storico versioni
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