Capo III

Art. 14

Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione

In vigore dal 15 nov 2023
1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalità previste dall', commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione. 2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne dà comunicazione al richiedente. 3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o più requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l', comma 2. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione (Art. 14 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo