Capo III
Art. 14
Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione
In vigore dal 15 nov 2023
1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalità previste dall', commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione.
2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne dà comunicazione al richiedente.
3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o più requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
Si applica l', comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-14