Capo III
Art. 19
19 / 49Obblighi di trasparenza degli enti di formazione
In vigore dal 15 nov 2023
1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilità;
d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o più degli elenchi di cui all';
f) i programmi di formazione per l'anno in corso;
g) le modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti;
h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi;
i) le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.
Storico versioni
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