Capo II

Art. 5

Requisiti di serietà

In vigore dal 15 nov 2023
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l'organismo richiedente attesta: a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite; b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.
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