Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 15 nov 2023
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visti gli del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Visto l' del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell' del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e nell'adunanza del 10 ottobre 2023; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2023; Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229»; d) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformità al presente decreto; h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR; i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all', comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l) «sede operativa»: la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro; m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento; n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori; o) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione; p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR; q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco; r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo; s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori; t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo; u) «formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori; v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero; z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica; bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-1

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Definizioni (Art. 1 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) — Testo vigente | Portale Normativo