Capo I

Art. 2

Oggetto

In vigore dal 15 nov 2023
1. Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero: a) del registro degli organismi; b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo; c) dell'elenco degli enti di formazione; d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione; e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione. 2. Il presente decreto disciplina altresì: a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione; b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori; c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione; d) gli obblighi degli iscritti; e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori; f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione; g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
Storico versioni

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