Capo II
Art. 7
Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
In vigore dal 15 nov 2023
1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui agli .
2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-7