Capo II

Art. 8

Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori

In vigore dal 15 nov 2023
1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti. 2. La richiesta è corredata, per ciascun mediatore: a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all', comma 3, lettere a), b) e c); b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità; c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico; d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale; e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'. 3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all', comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall', comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.
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