Capo II
Art. 8
Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori
In vigore dal 15 nov 2023
1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.
2. La richiesta è corredata, per ciascun mediatore:
a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all', comma 3, lettere a), b) e c);
b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità;
c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;
d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'.
3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all', comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall', comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150#art-8