Art. 7

Liquidazione dell'incentivo

In vigore dal 13 set 2023
1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata, sulla base delle percentuali definitive stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa, dal dirigente che ha conferito l'incarico, previa relazione del RUP che attesti il regolare svolgimento delle attività tecniche affidate. La verifica sull'attività del RUP e la conseguente liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente che ha conferito l'incarico previa verifica delle attività svolte. 2. La liquidazione dell'incentivo è disposta a conclusione dell'attività svolta secondo i criteri e le modalità stabilite nell'accordo concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa. A tal fine, le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione; d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche; e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori; f) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; g) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato statico; h) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
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