Art. 6
Modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche
In vigore dal 13 set 2023
Modalità e criteri di ripartizione
degli incentivi per le funzioni tecniche
1. L'importo del fondo da corrispondere al personale che abbia svolto le attività di cui all', comma 1, è individuato, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti percentuali di cui alle tabelle dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate più funzioni fra quelle indicate all'articolo 113, comma 2, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote dell'incentivo di cui all'allegato A sono cumulabili tra loro.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore dei lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per l'incarico di direttore dei lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti è demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili.
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