Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 13 set 2023
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, commi 2 e 3, i quali prevedono, rispettivamente, che «a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti» e che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori»; Visto l', comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ai sensi del quale «Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti»; Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ai sensi del quale «Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»; Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ai sensi del quale «Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, il quale dispone che «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti capo I del titolo II del libro secondo del codice penale...[tra l'altro] non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»; Visto l', comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che «a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati dalle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni centrali, 2016-2018 e 2019-2021, firmati rispettivamente il 12 febbraio 2018 e il 9 maggio 2022; Informate le organizzazioni sindacali in merito alle modalità e ai criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 12 gennaio 2023; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 19648 in data 12 maggio 2013, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici», e la ripartizione delle relative risorse destinate ad incentivo per le funzioni tecniche, di seguito denominato «incentivo», svolte dal personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», negli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture per le attività di cui al medesimo articolo 113, comma 2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, settimo periodo, del Codice dei contratti pubblici, non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale. 2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a lavori, compresi quelli di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria di particolare complessità, e a quelli relativi a servizi o forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, semprechè tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti. 3. Il presente regolamento si applica nei casi in cui sia stata esperita una procedura di gara, ivi incluse le procedure negoziate senza bando e gli affidamenti diretti, purchè sia svolta una procedura comparativa con richiesta di preventivi ad operatori economici. Sono esclusi gli affidamenti diretti senza previo svolgimento di una procedura comparativa. 4. In caso di adesione a convenzioni-quadro ovvero ad accordi quadro a condizioni tutte fissate, stipulate da Consip S.p.a. in attuazione dell', comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell', comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, o comunque stipulate da un soggetto aggregatore, il presente regolamento si applica in relazione alle prestazioni tecniche effettivamente svolte dai dipendenti del Ministero nell'ambito delle convenzioni e degli accordi indicati. 5. Nel rispetto dell', comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il presente regolamento si applica alle attività eseguite prima dell'entrata in vigore dello stesso, purchè riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se i contratti siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore del regolamento o siano ancora in corso di esecuzione, a condizione che le risorse accantonate nel relativo quadro economico siano state oggetto di impegno sotto il profilo contabile e che le relative dotazioni di bilancio a legislazione vigente consentano, dopo l'adozione del presente regolamento, il previsto versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
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