Art. 9
Riduzione degli incentivi e revoca dell'incarico in caso di incrementi ingiustificati dei tempi di espletamento degli incarichi
In vigore dal 13 set 2023
1. Fermo restando quanto previsto dall', l'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinino aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del dirigente responsabile della procedura, che vi provvede previo contraddittorio con il personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'incentivo spettante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10 per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attività del soggetto incaricato, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico e il dipendente non ha diritto a percepire l'incentivo.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purchè in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, l'incentivo è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
Storico versioni
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