Art. 5
Termini per le prestazioni
In vigore dal 13 set 2023
1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo o della verifica di conformità sono quelli previsti dall'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonché dalle norme specifiche di settore.
4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
Storico versioni
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