Art. 4

Conferimento degli incarichi

In vigore dal 13 set 2023
1. Gli incarichi per lo svolgimento delle attività di cui all', comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente che adotta la determina a contrarre. 2. Il RUP è scelto fra il personale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici. 3. Gli incarichi sono conferiti assicurando il rispetto del principio di rotazione, tenendo conto: a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro, servizio e fornitura da realizzare; b) dell'attitudine e dell'esperienza eventualmente acquisita; c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi; d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrati nel portare a termine i compiti affidati; e) della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure; f) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto; g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali; h) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva. 4. In assenza di precedenti esperienze, gli incarichi tecnici possono essere assegnati al personale previo accertamento di aver conseguito un corso di qualificazione professionale, oppure di aver già svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del fondo, l'attività oggetto dell'incarico. 5. Il dirigente che ha conferito l'incarico può sostituire il personale nominato, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento sono indicate le attività già espletate. 6. I dipendenti indicati nel provvedimento di sostituzione e nomina di cui al comma 5 assumono la responsabilità dei procedimenti, dei sub-procedimenti e delle attività assegnate e acquisiscono il diritto alla liquidazione dell'incentivo in proporzione all'attività effettivamente svolta. 7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre amministrazioni è tenuto ad accertare preventivamente la insussistenza di condanne del dipendente per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 8. Non possono essere conferiti incarichi al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse, ovvero che ha, direttamente od indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura di appalto di lavori, servizi o forniture. In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 9. A norma dell'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici, il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 8 del presente articolo è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla relativa procedura di aggiudicazione dell'appalto. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.
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