Art. 10
Penalità per gravi errori ed omissioni incidenti sull'incremento dei costi
In vigore dal 13 set 2023
Penalità per gravi errori ed omissioni incidenti
sull'incremento dei costi
1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di:
a) violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti e dal provvedimento di incarico, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
b) gravi errori nonché gravi omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.
2. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare le fattispecie di cui al comma 1, ma siano in grado di arrecare pregiudizio o aumento dei costi per l'amministrazione, l'incentivo è ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento dell'importo spettante e non superiore al 30 per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.
3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del dirigente che ha conferito l'incarico, che vi provvede previa attivazione del contraddittorio con il dipendente interessato.
4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di incentivo.
Storico versioni
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