Art. 8

Limiti all'erogazione degli incentivi

In vigore dal 13 set 2023
1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
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