Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 13 set 2023
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le strutture organizzative interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 maggio 2023
Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1120
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-05-18;116#art-12