Art. 2
Costituzione e destinazione del fondo
In vigore dal 13 set 2023
1. Il fondo è costituito da un importo pari alla percentuale massima del 2 per cento dell'importo posto a base di gara o a base del contratto, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'IVA e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso e a valere sul capitolo di spesa previsto per il singolo intervento, secondo la seguente graduazione stabilita in base al valore dell'appalto:
=================================================
| Importo posto a | |
| base di gara o del |Quota da destinare |
| contratto di lavori | al fondo |
+===========================+===================+
|Fino a euro 1.000.000,00 | 2%|
+---------------------------+-------------------+
|Da euro 1.000.000,01 a euro| |
|5.548.000,00 | 1,8%|
+---------------------------+-------------------+
|Da euro 5.548.000,01 a euro| |
|20.000.000,00 | 1,5%|
+---------------------------+-------------------+
|Oltre euro 20.000.000,00 | 1%|
+---------------------------+-------------------+
===============================================
| Importo posto a | |
| base di gara o del | |
| contratto di servizi o |Quota da destinare |
| forniture | al fondo |
+=========================+===================+
|Fino a euro 1.000.000,00 | 2%|
+-------------------------+-------------------+
|Oltre euro 1.000.000,00 | 1,5%|
+-------------------------+-------------------+
2. In caso di ricorso a perizie di varianti in corso d'opera, nelle fattispecie previste all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal responsabile unico del procedimento, di seguito denominato «RUP», che comportino un incremento dell'importo a base di gara rispetto a quello su cui è stata inizialmente calcolata la percentuale, nei limiti consentiti dalla legge, la quota percentuale da destinare al fondo per ciascun appalto è calcolata sul nuovo importo lordo di perizia.
3. Le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto non concorrono ad alimentare il fondo.
4. La struttura organizzativa che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui al comma 1 all'entrata del bilancio dello Stato in un'unica soluzione ovvero, per gli appalti di durata pluriennale, in relazione all'avanzamento dei lavori, a valere sugli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità.
5. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato le somme di cui al comma 4 sono riassegnate nei termini previsti dalla normativa vigente ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero, per essere destinate nella misura dell'80 per cento al trattamento accessorio del personale che ha svolto le funzioni di cui all', comma 1 e, per il restante 20 per cento, per le finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
6. La ripartizione dell'80 per cento delle risorse avviene con le modalità e i criteri di ripartizione previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il RUP e gli altri soggetti che svolgono le funzioni di cui all', comma 1, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali del contributo IRAP a carico dell'amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-05-18;116#art-2